CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo VII›Sez. II
Art. 1285
Obbligazione alternativa.
In vigore dal 19 apr 1942
Il debitore di un'obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non può costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1285