Art. 1285 · Obbligazione alternativa.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo VIISez. II

Art. 1285

1387 / 3261

Obbligazione alternativa.

In vigore dal 19 apr 1942
Il debitore di un'obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non può costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1285