CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo VIISez. I

Art. 1278

Debito di somma di monete non aventi corso legale.

In vigore dal 19 apr 1942
Se la somma dovuta è determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato, il debitore ha facoltà di pagare in moneta legale, al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1278

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo