CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo VII›Sez. I
Art. 1278
Debito di somma di monete non aventi corso legale.
In vigore dal 19 apr 1942
Se la somma dovuta è determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato, il debitore ha facoltà di pagare in moneta legale, al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1278