CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo VI
Art. 1276
Invalidità della nuova obbligazione.
In vigore dal 19 apr 1942
Se l'obbligazione assunta dal nuovo debitore verso il creditore, è dichiarata nulla o annullata, e il creditore aveva liberato il debitore originario, l'obbligazione di questo rivive, ma il creditore non può valersi delle garanzie prestate da terzi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1276