CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo VI

Art. 1271

Eccezioni opponibili dal delegato.

In vigore dal 19 apr 1942
Il delegato può opporre al delegatario le eccezioni relative ai suoi rapporti con questo. Se le parti non hanno diversamente pattuito, il delegato non può opporre al delegatario, benché questi ne fosse stato a conoscenza, le eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante, salvo che sia nullo il rapporto tra delegante e delegatario. Il delegato non può neppure opporre le eccezioni relative al rapporto tra il delegante e il delegatario, se ad esso le parti non hanno fatto espresso riferimento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1271

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