CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo VI

Art. 1269

Delegazione di pagamento.

In vigore dal 19 apr 1942
Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato. Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l'incarico, ancorchè sia debitore del delegante. Sono salvi gli usi diversi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1269

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