CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo VI
Art. 1270
Estinzione della delegazione.
In vigore dal 19 apr 1942
Il delegante può revocare la delegazione, fino a quando il delegato non abbia assunto l'obbligazione in confronto del delegatario o non abbia eseguito il pagamento a favore di questo.
Il delegato può assumere l'obbligazione o eseguire il pagamento a favore del delegatario anche dopo la morte o la sopravvenuta incapacità del delegante.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1270