CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo V

Art. 1266

Obbligo di garanzia del cedente.

In vigore dal 19 apr 1942
Quando la cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione. La garanzia può essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio. Se la cessione è a titolo gratuito, la garanzia è dovuta solo nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per l'evizione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1266

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