CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo V
Art. 1262
Documenti probatori del credito.
In vigore dal 19 apr 1942
Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso.
Se è stata ceduta solo una parte del credito, il cedente è tenuto a dare al cessionario una copia autentica dei documenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1262