CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo IV›Sez. V
Art. 1258
Impossibilità parziale.
In vigore dal 19 apr 1942
Se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte, il debitore si libera dall'obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile.
La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subito un deterioramento, o quando residua alcunchè dal perimento totale della cosa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1258