CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo IVSez. V

Art. 1259

Subingresso del creditore nei diritti del debitore.

In vigore dal 19 apr 1942
Se la prestazione che ha per oggetto una cosa determinata è divenuta impossibile, in tutto o in parte, il creditore subentra nei diritti spettanti al debitore in dipendenza del fatto che ha causato l'impossibilità, e può esigere dal debitore la prestazione di quanto questi abbia conseguito a titolo di risarcimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1259

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo