CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo IV›Sez. IV
Art. 1254
Confusione rispetto ai terzi.
In vigore dal 19 apr 1942
La confusione non opera in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno sul credito.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1254