CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo IVSez. IV

Art. 1254

Confusione rispetto ai terzi.

In vigore dal 19 apr 1942
La confusione non opera in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno sul credito.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1254

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