CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo IV›Sez. IV
Art. 1255
Riunione delle qualità di fideiussore e di debitore.
In vigore dal 19 apr 1942
Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di fideiussore e di debitore principale, la fideiussione resta in vita, purchè il creditore vi abbia interesse.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1255