CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo IV›Sez. V
Art. 1256
Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea.
In vigore dal 19 apr 1942
L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.
Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1256