CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo IVSez. V

Art. 1257

Smarrimento di cosa determinata.

In vigore dal 19 apr 1942
La prestazione che ha per oggetto una cosa determinata si considera divenuta impossibile anche quando la cosa è smarrita senza che possa esserne provato il perimento. In caso di successivo ritrovamento della cosa, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo precedente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1257

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