CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo IV›Sez. V
Art. 1257
1359 / 3261Smarrimento di cosa determinata.
In vigore dal 19 apr 1942
La prestazione che ha per oggetto una cosa determinata si considera divenuta impossibile anche quando la cosa è smarrita senza che possa esserne provato il perimento.
In caso di successivo ritrovamento della cosa, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo precedente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1257