CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo IV›Sez. III
Art. 1252
Compensazione volontaria.
In vigore dal 19 apr 1942
Per volontà delle parti può aver luogo compensazione anche se non ricorrono le condizioni previste dagli articoli precedenti.
Le parti possono anche stabilire preventivamente le condizioni di tale compensazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1252