CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo IV›Sez. III
Art. 1248
Inopponibilità della compensazione.
In vigore dal 19 apr 1942
Il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la cessione che il creditore ha fatta delle sue ragioni a un terzo, non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.
La cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1248