CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo IVSez. III

Art. 1246

Casi in cui la compensazione non si verifica.

In vigore dal 19 apr 1942
La compensazione si verifica qualunque sia il titolo dell'uno o dell'altro debito, eccettuati i casi: 1) di credito per la restituzione di cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato; 2) di credito per la restituzione di cose depositate o date in comodato; 3) di credito dichiarato impignorabile; 4) di rinunzia alla compensazione fatta preventivamente dal debitore; 5) di divieto stabilito dalla legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1246

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