CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo IV›Sez. III
Art. 1251
Garanzie annesse al credito.
In vigore dal 19 apr 1942
Chi ha pagato un debito mentre poteva invocare la compensazione non può più valersi, in pregiudizio dei terzi, dei privilegi e delle garanzie a favore del suo credito, salvo che abbia ignorato l'esistenza di questo per giusti motivi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1251