CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo IV›Sez. III
Art. 1251
1353 / 3261Garanzie annesse al credito.
In vigore dal 19 apr 1942
Chi ha pagato un debito mentre poteva invocare la compensazione non può più valersi, in pregiudizio dei terzi, dei privilegi e delle garanzie a favore del suo credito, salvo che abbia ignorato l'esistenza di questo per giusti motivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1251