CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo IV›Sez. IV
Art. 1253
Effetti della confusione.
In vigore dal 19 apr 1942
Quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, l'obbligazione si estingue, e i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1253