Art. 1253 · Effetti della confusione.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo IVSez. IV

Art. 1253

1355 / 3261

Effetti della confusione.

In vigore dal 19 apr 1942
Quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, l'obbligazione si estingue, e i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1253