CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo IVSez. III

Art. 1250

Compensazione rispetto ai terzi.

In vigore dal 19 apr 1942
La compensazione non si verifica in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno su uno dei crediti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1250

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