CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo IV›Sez. III
Art. 1250
Compensazione rispetto ai terzi.
In vigore dal 19 apr 1942
La compensazione non si verifica in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno su uno dei crediti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1250