Art. 1250 · Compensazione rispetto ai terzi.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo IVSez. III

Art. 1250

1352 / 3261

Compensazione rispetto ai terzi.

In vigore dal 19 apr 1942
La compensazione non si verifica in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno su uno dei crediti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1250