CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo IVSez. III

Art. 1245

Debiti non pagabili nello stesso luogo.

In vigore dal 19 apr 1942
Quando i due debiti non sono pagabili nello stesso luogo, si devono computare le spese del trasporto al luogo del pagamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1245

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