CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo IV›Sez. III
Art. 1245
Debiti non pagabili nello stesso luogo.
In vigore dal 19 apr 1942
Quando i due debiti non sono pagabili nello stesso luogo, si devono computare le spese del trasporto al luogo del pagamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1245