CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo IVSez. III

Art. 1241

Estinzione per compensazione.

In vigore dal 19 apr 1942
Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1241

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