CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo IV›Sez. II
Art. 1236
Dichiarazione di remissione del debito.
In vigore dal 19 apr 1942
La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l'obbligazione quando è comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1236