CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo IVSez. II

Art. 1236

Dichiarazione di remissione del debito.

In vigore dal 19 apr 1942
La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l'obbligazione quando è comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1236

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