CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo IV›Sez. I
Art. 1233
Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solidali.
In vigore dal 19 apr 1942
Se la novazione si effettua tra il creditore e uno dei debitori in solido con effetto liberatorio per tutti, i privilegi, il pegno e le ipoteche del credito anteriore possono essere riservati soltanto sui beni del debitore che fa la novazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1233