CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo IVSez. II

Art. 1237

Restituzioni volontaria del titolo.

In vigore dal 19 apr 1942
La restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta dal creditore al debitore, costituisce prova della liberazione anche rispetto ai condebitori in solido. Se il titolo del credito è in forma pubblica, la consegna volontaria della copia spedita in forma esecutiva fa presumere la liberazione, salva la prova contraria.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1237

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