CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo IV›Sez. III
Art. 1242
Effetti della compensazione.
In vigore dal 19 apr 1942
La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non può rilevarla d'ufficio.
La prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1242