CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo III
Art. 1229
Clausole di esonero da responsabilità.
In vigore dal 19 apr 1942
È nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave.
È nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1229