CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo III
Art. 1225
Prevedibilità del danno.
In vigore dal 19 apr 1942
Se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1225