CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo III

Art. 1220

Offerta non formale.

In vigore dal 19 apr 1942
Il debitore non può essere considerato in mora, se tempestivamente ha fatto offerta della prestazione dovuta, anche senza osservare le forme indicate nella sezione III del precedente capo, a meno che il creditore l'abbia rifiutata per un motivo legittimo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1220

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