CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo II›Sez. III
Art. 1217
Obbligazioni di fare.
In vigore dal 19 apr 1942
Se la prestazione consiste in un fare, il creditore è costituito in mora mediante l'intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile.
L'intimazione può essere fatta nelle forme d'uso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1217