CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo IISez. III

Art. 1217

Obbligazioni di fare.

In vigore dal 19 apr 1942
Se la prestazione consiste in un fare, il creditore è costituito in mora mediante l'intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile. L'intimazione può essere fatta nelle forme d'uso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1217

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