CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo II›Sez. III
Art. 1214
Offerta secondo gli usi e deposito.
In vigore dal 19 apr 1942
Se il debitore ha offerto la cosa dovuta nelle forme d'uso anziché in quelle prescritte dagli , gli effetti della mora si verificano dal giorno in cui egli esegue il deposito a norma dell', se questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1214