CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo II›Sez. III
Art. 1213
Ritiro del deposito.
In vigore dal 19 apr 1942
Il deposito non produce effetto se il debitore lo ritira prima che sia stato accettato dal creditore o prima che sia stato riconosciuto valido con sentenza passata in giudicato.
Se, dopo l'accettazione del deposito o il passaggio in giudicato della sentenza che lo dichiara valido, il creditore consente che il debitore ritiri il deposito, egli non può più rivolgersi contro i condebitori e i fideiussori, nè valersi dei privilegi, del pegno e delle ipoteche che garantivano il credito.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1213