CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo II›Sez. III
Art. 1213
1315 / 3261Ritiro del deposito.
In vigore dal 19 apr 1942
Il deposito non produce effetto se il debitore lo ritira prima che sia stato accettato dal creditore o prima che sia stato riconosciuto valido con sentenza passata in giudicato.
Se, dopo l'accettazione del deposito o il passaggio in giudicato della sentenza che lo dichiara valido, il creditore consente che il debitore ritiri il deposito, egli non può più rivolgersi contro i condebitori e i fideiussori, nè valersi dei privilegi, del pegno e delle ipoteche che garantivano il credito.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1213