CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo III
Art. 1218
Responsabilità del debitore.
In vigore dal 19 apr 1942
Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1218