CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo II›Sez. III
Art. 1210
Facoltà di deposito e suoi effetti liberatori.
In vigore dal 19 apr 1942
Se il creditore rifiuta di accettare l'offerta reale o non si presenta per ricevere le cose offertegli mediante intimazione, il debitore può eseguire il deposito.
Eseguito il deposito, quando questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore non può più ritirarlo ed è liberato dalla sua obbligazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1210