CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo IISez. III

Art. 1206

Condizioni.

In vigore dal 19 apr 1942
Il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1206

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