CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo II›Sez. III
Art. 1207
Effetti.
In vigore dal 19 apr 1942
Quando il creditore è in mora, è a suo carico l'impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore.
Non sono più dovuti gli interessi nè i frutti della cosa che non siano stati percepiti dal debitore.
Il creditore è pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta.
Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell'offerta, se questa è successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato o se è accettata dal creditore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1207