CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo IISez. II

Art. 1204

Terzi garanti.

In vigore dal 19 apr 1942
La surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore. Se il credito è garantito da pegno, si osserva la disposizione del secondo comma dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1204

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