CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo II›Sez. I
Art. 1199
Diritto del debitore alla quietanza.
In vigore dal 19 apr 1942
Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore.
Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1199