CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo IISez. I

Art. 1199

Diritto del debitore alla quietanza.

In vigore dal 19 apr 1942
Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore. Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi.
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