CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo II›Sez. I
Art. 1200
Liberazione dalle garanzie.
In vigore dal 19 apr 1942
Il creditore che ha ricevuto il pagamento deve consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali date per il credito e da ogni altro vincolo che comunque ne limiti la disponibilità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1200