Art. 1200 · Liberazione dalle garanzie.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo IISez. I

Art. 1200

1302 / 3261

Liberazione dalle garanzie.

In vigore dal 19 apr 1942
Il creditore che ha ricevuto il pagamento deve consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali date per il credito e da ogni altro vincolo che comunque ne limiti la disponibilità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1200