CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo II›Sez. II
Art. 1201
Surrogazione per volontà del creditore.
In vigore dal 19 apr 1942
Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo nei propri diritti. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1201