CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo IISez. II

Art. 1205

Surrogazione parziale.

In vigore dal 19 apr 1942
Se il pagamento è parziale, il terzo surrogato e il creditore concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto è loro dovuto, salvo patto contrario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1205

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo