Art. 1205 · Surrogazione parziale.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo IISez. II

Art. 1205

1307 / 3261

Surrogazione parziale.

In vigore dal 19 apr 1942
Se il pagamento è parziale, il terzo surrogato e il creditore concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto è loro dovuto, salvo patto contrario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1205