CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo II›Sez. II
Art. 1205
1307 / 3261Surrogazione parziale.
In vigore dal 19 apr 1942
Se il pagamento è parziale, il terzo surrogato e il creditore concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto è loro dovuto, salvo patto contrario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1205