CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo IISez. III

Art. 1209

Offerta reale e offerta per intimazione.

In vigore dal 19 apr 1942
Se l'obbligazione ha per oggetto danaro, titoli di credito, ovvero cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l'offerta deve essere reale. Se si tratta invece di cose mobili da consegnare in luogo diverso, l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di riceverle, fatta mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1209

In sintesi

La norma disciplina due diverse modalità di offerta da parte del debitore. Se l'obbligazione riguarda denaro, titoli di credito o cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l'offerta deve essere "reale". Se invece riguarda cose mobili che devono essere consegnate in un luogo diverso dal domicilio del creditore, l'offerta avviene tramite "intimazione". In quest'ultimo caso, al creditore viene notificato un atto nelle forme previste per gli atti di citazione per invitarlo a ricevere i beni.

Perché esiste questa norma

La norma stabilisce le modalità formali con cui il debitore deve offrire la prestazione al creditore per adempiere correttamente, differenziando la procedura in base all'oggetto dell'obbligazione e al luogo di consegna.

A chi si applica

Si applica a chiunque sia debitore di una somma di denaro, di titoli di credito o di cose mobili, nonché ai relativi creditori.

Esempio pratico

Un debitore deve consegnare dei beni mobili presso un magazzino che non coincide con il domicilio del suo creditore. Per eseguire formalmente l'offerta, provvede a notificare al creditore un atto, redatto secondo le forme degli atti di citazione, intimandogli di riceverli nel luogo stabilito.

Adempimenti e conseguenze

L'offerta deve essere reale per danaro, titoli di credito o cose mobili da consegnare al domicilio del creditore; per cose mobili da consegnare altrove è prescritto l'atto di intimazione notificato nelle forme previste per gli atti di citazione.

Domande frequenti

Quando l'offerta deve essere "reale"?L'offerta deve essere reale quando l'obbligazione ha per oggetto danaro, titoli di credito oppure cose mobili da consegnare direttamente al domicilio del creditore.
Cosa accade se le cose mobili devono essere consegnate in un luogo diverso dal domicilio del creditore?In questo caso l'offerta consiste in un'intimazione rivolta al creditore di ricevere le cose mobili.
Come deve essere notificata l'intimazione a ricevere le cose mobili?L'intimazione deve essere notificata al creditore nelle forme prescritte per gli atti di citazione.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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