Art. 1209
Offerta reale e offerta per intimazione.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1209
Offerta reale e offerta per intimazione.
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La norma disciplina due diverse modalità di offerta da parte del debitore. Se l'obbligazione riguarda denaro, titoli di credito o cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l'offerta deve essere "reale". Se invece riguarda cose mobili che devono essere consegnate in un luogo diverso dal domicilio del creditore, l'offerta avviene tramite "intimazione". In quest'ultimo caso, al creditore viene notificato un atto nelle forme previste per gli atti di citazione per invitarlo a ricevere i beni.
La norma stabilisce le modalità formali con cui il debitore deve offrire la prestazione al creditore per adempiere correttamente, differenziando la procedura in base all'oggetto dell'obbligazione e al luogo di consegna.
Si applica a chiunque sia debitore di una somma di denaro, di titoli di credito o di cose mobili, nonché ai relativi creditori.
Un debitore deve consegnare dei beni mobili presso un magazzino che non coincide con il domicilio del suo creditore. Per eseguire formalmente l'offerta, provvede a notificare al creditore un atto, redatto secondo le forme degli atti di citazione, intimandogli di riceverli nel luogo stabilito.
L'offerta deve essere reale per danaro, titoli di credito o cose mobili da consegnare al domicilio del creditore; per cose mobili da consegnare altrove è prescritto l'atto di intimazione notificato nelle forme previste per gli atti di citazione.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.